Il Tribunale di Firenze contro l’obbligo vaccinale. Accolto il ricorso d’urgenza della psicologa sospesa dal lavoro. Obbligo contrario alla costituzione e ai trattati internazionali.

Ordinanza 6 lug 2022/Giudice Susanna Zanda del Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile.

“La sospensione dell’esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all’articolo 4 inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno”.

È quanto riportato nelle premesse della motivazione che ha sospeso il provvedimento che vietava ad una dottoressa di esercitare la sua professione di psicologa perché non vaccinata al Covid-19, rimandando il contraddittorio a una udienza fissata per il prossimo 15 set.

“Quando viene citato lo scopo di ‘impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario’- si legge in sentenza- si controbatte che ‘questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di Aifa ad affermarlo”.

Nel dispositivo si fa riferimento anche ad un “fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi‘”.

Nel contestare l’obbligo vaccinale, il provvedimento cita l’articolo 32 comma 2 della Costituzione: “Dopo l’esperienza del nazi-fascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato”, “ne verrebbe lesa la sua dignità” si legge ancora.
E insiste ancora il provvedimento anche nella parte finale sul “profilo epidemiologico non dissimile tra un non vaccinato e un vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio”.          Si evidenzia che “le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia vietano l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perché ne verrebbe lesa la sua dignità” e che la Costituzione “non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato”. Si cita in sentenza “anche il Regolamento europeo 953/2021 che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale”.

Approfondimento:

https://www.difendersiora.it/video-avvocato/ordinanza-di-firenze-ed-altre-novita

Post di Rete Liberale